sembra che finalmente si siano degnati di rispondere a quello che gli si chiede da anni:
http://punto-informatico.it/3449876/PI/ ... ui-pc.aspx
Moderatore: Staff

Sul piano costituzionale, ciò comporta che la legittimità dell’imposizione debba misurarsi non più in relazione alla possibilità effettiva per il singolo utente di usufruire del servizio pubblico radiotelevisivo, al cui finanziamento il canone è destinato, ma sul presupposto della sua riconducibilità ad una manifestazione, ragionevolmente individuata, di capacità contributiva. Ed è sotto tale profilo che questa Corte, chiamata a pronunciarsi in riferimento all’art. 53 della Costituzione, dichiarò non fondate le relative questioni, aventi ad oggetto gli articoli 1, 10 e 25 del r.d.l. n. 246 del 1938, ritenendo che l’indice di capacità contributiva consistente nella mera detenzione di un apparecchio radiotelevisivo non potesse considerarsi irragionevole (ordinanze n. 219 e n. 499 del 1989).

Visitano il forum: Blallo e 2 ospiti